Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IICapo I

Art. 3

In vigore dal 19 apr 1933
Alla classificazione dei comprensori di bonifica di 1ª categoria si provvede con legge; a quella dei comprensori di 2ª categoria con decreto reale. In ogni caso, la proposta di classificazione è fatta dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, sentito uno speciale comitato, costituito con decreto Reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste. Alla classificazione dei territori di prima categoria si provvede, sentito anche il commissariato per le migrazioni interne e la colonizzazione. Con decreto del ministro dell'agricoltura e delle foreste, si provvede alla delimitazione del comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica di cui all' e del territorio gravato dall'onere di contributo nella spesa delle opere di competenza statale, quando la spesa stessa non sia a totale carico dello Stato, a sensi del primo comma dell' del presente decreto.
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