Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo II›Capo I
Art. 5
In vigore dal 19 apr 1933
I terreni situati in un comprensorio che, secondo il piano generale di bonifica, occorra vincolare a termini del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, s'intendono sottoposti al vincolo 15 giorni dopo la pubblicazione del decreto ministeriale che approva il piano stesso, e che decide sugli eventuali ricorsi, sempre quando il piano contenga la delimitazione delle zone da vincolare.
Qualora il piano non contenga tale delimitazione, il progetto che la contiene è portato a conoscenza del pubblico ed approvato a norma dell'. L'imposizione del vincolo decorre quindici giorni dopo la pubblicazione del relativo decreto di approvazione.
Dalla data del decreto di approvazione del piano generale di bonifica sono consentiti tutti i mutamenti di destinazione dei terreni, necessari all'attuazione del piano stesso, senza che occorra l'osservanza delle norme del titolo I del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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