Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 9
In vigore dal 8 dic 1955
Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purchè in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1124.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-9