Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 9

In vigore dal 8 dic 1955
Se i risultati economici della bonifica si presentino sicuramente favorevoli, la quota di spesa a carico dello Stato per le opere di competenza statale e il sussidio per quelle di competenza privata possono essere diminuiti, purchè in misura tale da non escludere per i proprietari la convenienza della bonifica. COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1955, N. 1124.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-9

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