Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 11

In vigore dal 19 apr 1933
La ripartizione della quota di spesa tra i proprietari è fatta, in via definitiva, in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza statale o di singoli gruppi, a sè stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile. La ripartizione definitiva e gli eventuali conguagli hanno luogo dopo accertato il compimento dell'ultimo lotto della bonifica, a termini dell'. I criteri di ripartizione sono fissati negli statuti dei consorzi o con successiva deliberazione, da approvarsi dal ministero dell'agricoltura e delle foreste. Non esistendo consorzi, sono stabiliti direttamente dal ministero.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-11

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