Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo III
Art. 16
In vigore dal 1 gen 1956
L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica.
Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale.
Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-16