Art. 16
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo III

Art. 16

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In vigore dal 1 gen 1956
L'Ispettorato agrario compartimentale accerta il compimento dei singoli lotti a mano a mano che risultino capaci di funzionare utilmente. Nell'accertare il compimento dell'ultimo lotto fissa il termine dopo il quale dovrà procedersi alla revisione dei risultati generali delle opere e alla dichiarazione di ultimazione della bonifica. Tale dichiarazione è fatta con decreto dell'Ispettore agrario compartimentale. Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni, agli adempimenti anzidetti provvede il Ministro per l'agricoltura e per le foreste.

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-16