Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo III

Art. 19

In vigore dal 1 gen 1956
Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere. Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-19

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