Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 23

In vigore dal 19 apr 1933
Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie: 1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica; 2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi; 3° le aree fabbricabili; 4° gli orti, i giardini, i parchi; 5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali; 6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi; 7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-23

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo