Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 23
41 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Sono esclusi dalla riunione, oltre i terreni che già costituiscono convenienti unità fondiarie:
1° gli appezzamenti forniti di casa di abitazione civile e colonica;
2° i terreni adiacenti ai fabbricati e costituenti dipendenza dei medesimi;
3° le aree fabbricabili;
4° gli orti, i giardini, i parchi;
5° i terreni necessari per piazzali o luoghi di deposito di stabilimenti industriali o commerciali;
6° i terreni soggetti a inondazioni, a scoscendimenti o ad altri gravi rischi;
7° i terreni che per la loro speciale destinazione, ubicazione e singolarità di coltura presentino carattere di spiccata individualità.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-23