Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 25

In vigore dal 19 apr 1933
I diritti reali, escluse le servitù prediali, sono trasferiti sui terreni assegnati in cambio. Le servitù prediali sono abolite, conservate e create in relazione alle esigenze della nuova sistemazione: quelle già esistenti e non espressamente indicate nel piano, come conservate, s'intendono abolite. Gli altri diritti reali di godimento, che non siano costituiti su tutti i terreni dello stesso proprietario, sono trasferiti soltanto su una parte determinata del fondo assegnato in cambio, che corrisponda in valore ai terreni su cui esistevano. Le ipoteche che non siano costituite su tutti i terreni dello stesso proprietario graveranno sul fondo di nuova assegnazione per una quota parte, corrispondente in valore ai terreni su cui erano costituite. In caso di esproprio, il fondo sarà espropriato per intero e il creditore ipotecario troverà collocazione, per il suo credito, solo sulla parte del prezzo corrispondente alla quota soggetta all'ipoteca.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-25

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