Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 30
In vigore dal 19 apr 1933
Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori.
Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-30