Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 31
In vigore dal 19 apr 1933
Qualora pendano o insorgano tra privati controversie la cui soluzione possa determinare una diversa distribuzione dei terreni e, prima dell'attuazione del piano, siano decise con sentenza passata in giudicato, le parti possono chiedere la revisione del piano stesso.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste decide sulla istanza, sentita la commissione di cui all'.
La sua decisione non è suscettibile di alcun gravame in via amministrativa.
Qualora non si proceda alla revisione del piano, i diritti, riconosciuti dall'autorità giudiziaria, sono convertiti e liquidati in danaro. Il credito relativo a questo risarcimento è privilegiato sopra qualunque altro.
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