Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 35
In vigore dal 19 apr 1933
Allo scopo di evitare smembramenti di fondi in conseguenza dell'esecuzione delle opere di bonifica o di provvedere ad una migliore sistemazione delle unità fondiarie, il consorzio può stabilire un piano di rettificazione di confini o di arrotondamento di fondi da attuarsi mediante permute fra i proprietari interessati.
Per la preparazione, approvazione e attuazione del piano di riordinamento, previsto in questo articolo e in quello precedente, valgono, in quanto trovino applicazione, le norme stabilite negli articoli del presente capo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-35