Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 34

In vigore dal 19 apr 1933
Qualora nei comprensori di bonifica siano zone con numero considerevole di piccoli appezzamenti, appartenenti in massima parte a proprietari diversi, il consorzio concessionario delle opere di bonifica, allo scopo di provvedere con detti terreni alla costituzione di convenienti unità fondiarie, dovrà, ove sia indispensabile ai fini della bonifica, compilare un piano di riordinamento della zona, in guisa da formare, con la riunione di vari appezzamenti, le unità fondiarie anzidette, da assegnarsi a quelli dei proprietari che offrano un prezzo maggiore. Il prezzo di base per la gara sarà stabilito con i criteri dettati nel capoverso dell'. Il consorzio, nel preparare il piano di riordinamento, può anche prevedere che i proprietari conservino la proprietà dei terreni concorrenti alla costituzione di un'unità fondiaria, sempre che essi s'impegnino validamente a provvedere in comune alla coltivazione ed al miglioramento dell'unità fondiaria, almeno fino al compimento della bonifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-34

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