Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo IV
Art. 36
In vigore dal 19 apr 1933
Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle provincie e dei comuni.
All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro delle finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col ministro dell'interno, se si tratti di terreni appartenenti a provincie o a comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-36