Art. 36
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 36

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In vigore dal 19 apr 1933
Le disposizioni del presente capo si applicano anche ai terreni di pertinenza dello Stato, delle provincie e dei comuni. All'approvazione del piano si provvede di concerto col ministro delle finanze, se il riordinamento riguardi terreni di pertinenza dello Stato e di concerto col ministro dell'interno, se si tratti di terreni appartenenti a provincie o a comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-36