Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo V
Art. 40
In vigore dal 19 apr 1933
Alle aziende agrarie che nei perimetri di bonifica si propongano di sperimentare, sotto il controllo dello Stato, nuovi ordinamenti riconosciuti conformi ai fini di essa, possono essere concessi, oltre gli ordinari sussidi alle opere di cui all', particolari premi di incoraggiamento.
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