Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo III

Art. 45

In vigore dal 19 apr 1933
Qualora il sussidio o il credito di favore previsto all' venga accordato a chi non sia proprietario o possessore dei terreni migliorati e l'opera, l'impianto o l'apparecchio sussidiato siano suscettibili di esercizio lucrativo il ministero dell'agricoltura e delle foreste fissa le modalità di determinazione delle tariffe di uso e di periodica revisione delle medesime, nonché eventualmente le modalità di riscatto da parte dei proprietari interessati. Se si tratta di opere irrigue, il ministero può imporre a carico dei terreni suscettibili di irrigazione il contributo di miglioria previsto dagli n. 2 e 56 del decreto-legge 9 ottobre 1919, n. 2161. Le facoltà attribuite dal presente articolo al ministero per l'agricoltura e per le foreste saranno esercitate semprechè eguale ingerenza non sia stata riservata al ministero dei lavori pubblici, in sede di concessione di derivazione d'acqua pubblica, a termini delle vigenti leggi sulle acque.
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