Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IV

Art. 50

In vigore dal 19 apr 1933
Chiunque, nella esecuzione di lavori pubblici o privati, produca escavazioni nel terreno, è tenuto a provvedere, a sua cura e spese, alle opere di colmatura e scolo delle escavazioni stesse. Sino a quando tali opere non siano eseguite, o nel caso in cui esse siano riconosciute inattuabili, chi ha prodotto l'escavazione è tenuto a provvedere, nei pressi dell'abitato, al lavori ed agli interventi antianofelici, in conformità delle istruzioni da emanarsi dal ministero dell'interno. A tale obbligo può derogarsi quando le condizioni locali ne escludano la necessità, mediante provvedimento del prefetto, sentito il medico provinciale. In caso di inadempienza agli obblighi suddetti, il prefetto provvede di ufficio a spese dell'inadempiente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-50

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