Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VCapo I

Art. 55

In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi si costituiscono con decreto reale, promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando la proposta raccolga l'adesione di coloro che rappresentano la maggior parte del territorio incluso nel perimetro. Si presume che vi sia tale maggioranza quando: a) in sede di pubblicazione della proposta non siano state mosse opposizioni o le opposizioni prodotte, avuto riguardo allo scopo e agli interessi rappresentati dagli opponenti, non risultino, a giudizio del ministero dell'agricoltura e foreste, tali da far prevedere gravi turbamenti nella vita del consorzio; b) nell'adunanza degli interessati, indetta dal prefetto della provincia in cui si estende la maggior parte del territorio, la proposta raccolga il voto favorevole della maggioranza dei presenti e questa rappresenti almeno il quarto della superficie del territorio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-55

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