Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VCapo I

Art. 59

In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti. Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'.
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