Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 59
77 / 121In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche e svolgono la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dagli statuti.
Per l'adempimento dei loro fini istituzionali essi hanno il potere d'imporre contributi alle proprietà consorziate, ai quali si applicano le disposizioni dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-59