Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 57
In vigore dal 19 apr 1933
In un medesimo comprensorio possono costituirsi più consorzi di esecuzione delle opere, quando occorra formare distinti nuclei d'interessi omogenei. In tal caso, può essere costituito, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e delle foreste, un consorzio di secondo grado, il quale assicuri la coordinata attività, dei consorzi di primo grado.
Un consorzio di secondo grado, oltre che fra consorzi, può essere costituito tra enti pubblici e fra enti pubblici e privati e consorzi od altre persone interessate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-57