Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 61
In vigore dal 12 ago 1962
Il ministro per l'agricoltura e per le foreste può, in qualsiasi momento, avocare a sè la nomina del presidente del consorzio, anche in sostituzione di quello in carica.
Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste può nominare un suo delegato a far parte dei Consiglio dei delegati e delle deputazioni amministrative ovvero delle Consulte dei consorzi. Può inoltre chiamare a far parte degli organi suddetti anche un membro designato dalla Cassa per il Mezzogiorno, quando i Consorzi eseguono opere finanziate dalla Cassa medesima.
Per assicurare la continuità dell'indirizzo amministrativo dei Consorzi, il Ministro predetto può prorogare i termini per la rinnovazione delle cariche consorziali, per un tempo non superiore a quello previsto dallo statuto per la durata delle cariche stesse.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-61