Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VCapo I

Art. 65

In vigore dal 2 mar 1937
COMMA ABROGATO DAL REGIO D.L. 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1937, N. 830. Nei casi previsti da questo articolo e dal precedente , il visto o l'approvazione s'intenderanno concessi, qualora non si sia provveduto entro 30 giorni dal ricevimento degli atti. Contro i provvedimenti del prefetto e del presidente dell'associazione possono gli interessati, entro 30 giorni dalla comunicazione, ricorrere al Governo del Re, il quale provvede definitivamente.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-65

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