Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 64
In vigore dal 19 apr 1933
Di tutte le deliberazioni dei consorzi, escluse quelle relative alla mera esecuzione di provvedimenti già deliberati, è trasmessa quindicinalmente copia al prefetto della provincia.
Se dall'esame delle deliberazioni il prefetto rilevi delle irregolarità, non eliminabili con l'esercizio dei poteri conferitigli col precedente , ne riferisce, per i provvedimenti di competenza, al ministero dell'agricoltura e delle foreste, informandone il ministero dell'interno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-64