Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo VCapo I

Art. 56

In vigore dal 19 apr 1933
I consorzi possono essere eccezionalmente costituiti anche d'ufficio, con decreto reale promosso dal ministro dell'agricoltura e foreste, quando il ministro suddetto, constatata la mancanza d'iniziative, riconosca tuttavia la necessità e l'urgenza di provvedere, a mezzo del consorzio, alla bonifica di un dato comprensorio.
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