Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo V›Capo I
Art. 54
In vigore dal 19 apr 1933
Possono costituirsi consorzi tra proprietari degli immobili che traggono beneficio dalla bonifica. I consorzi provvedono alla esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica o soltanto alla manutenzione ed esercizio di esse.
I consorzi possono altresì provvedere al reparto, alla riscossione ed al versamento della quota di spesa a carico dei proprietari, quando le opere di bonifica siano state assunte da persona diversa dal consorzio dei proprietari.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-54