Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo III
Art. 43
In vigore dal 1 gen 1956
Possono essere sussidiate dal ministero dell'agricoltura e foreste, o agevolate con mutui godenti del concorso dello Stato negli interessi, le opere di sistemazione idraulica e idraulico-agraria dei terreni; di ricerca, provvista e utilizzazione delle acque a scopo agricolo o potabile; la costruzione ed il riattamento di strade poderali e interpoderali e le teleferiche che possano sostituirle; le costruzioni e i riattamenti di fabbricati o borgate rurali; i dissodamenti con mezzi meccanici e con esplosivi; le opere occorrenti per la trasformazione da termica ad elettrica dell'energia motrice degli impianti idrovori; le opere di miglioramento fondiario dei pascoli montani; le piantagioni, e in genere ogni miglioramento fondiario, eseguibile a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale dì bonifica.
Possono pure essere sussidiati: a) gli impianti di cabine di trasformazione e di linee fisse o mobili di distribuzione di energia elettrica ad uso agricolo, nonché i macchinari elettrici di utilizzazione della energia; b) gli apparecchi meccanici per il dissodamento dei terreni.
Il sussidio per l'acquisto di macchinario o di altre cose mobili può essere concesso soltanto se il richiedente s'impegni, con adeguate garanzie, a non distoglierli dal previsto impiego prima che sia trascorso il termine prescritto dal Ministero.
Il ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentita la sezione agraria forestale del consiglio provinciale dell'economia corporativa, potrà limitare per ciascuna provincia o parte di provincia le categorie di opere che possono godere del sussidio o del concorso negli interessi dei mutui. Sentita la sezione stessa, determinerà le zone comprendenti i pascoli da considerare montani.
Ai fini dei sussidi o dei concorsi negli interessi dei mutui previsti dal presente articolo, all'approvazione dei progetti, agli accertamenti di collaudo, alla liquidazione e al pagamento dei sussidi o concorsi per opere di miglioramento fondiario comportanti la spesa preventivata fino a lire 30 milioni, provvede l'ispettore agrario compartimentale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-43