Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo V

Art. 42

In vigore dal 23 ago 1957
Quando il termine assegnato ai proprietari per la esecuzione delle opere di interesse dei loro fondi sia scaduto, o quando, prima della scadenza, già risulti impossibile l'esecuzione delle opere entro il termine stesso, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, obbliga il Consorzio ad eseguire le opere a spese dei proprietari, ovvero espropria gli immobili dei proprietari inadempienti a favore degli Enti di riforma agraria, dell'Ente di irrigazione di Puglia e Lucania, della Opera nazionale combattenti o altri enti similari. L'indennità di espropriazione è determinata in base al reddito netto dominicale, presumibile come normale, dei terreni da espropriarsi, nelle condizioni in cui si trovano all'atto dell'espropriazione, capitalizzato al saggio risultante dal frutto medio del consolidato 5 per cento, nei dodici mesi precedenti, con uno scarto massimo del mezzo per cento. Ove il consorzio non chieda l'espropriazione, il ministero può egualmente disporla a favore di altri che s'impegni, con adeguata garanzia, ad eseguire le opere dovute: in tal caso determina, con i criteri indicati, l'indennità di espropriazione e in base ad essa apre una gara per l'acquisto dell'immobile. A parità di offerta, è preferito il proprietario di altro terreno del comprensorio.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-42

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