Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo V
Art. 38
In vigore dal 19 apr 1933
Nei comprensori di bonifica i proprietari hanno l'obbligo di eseguire, coi sussidi previsti dall', le opere di interesse particolare dei propri fondi, in conformità delle direttive del piano generale di bonifica e nel termine fissato dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Nei comprensori di prima categoria può esser fatto obbligo ai proprietari di impiegare famiglie coloniche immigrate.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-38