Art. 30
Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo IV

Art. 30

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In vigore dal 19 apr 1933
Quando, dopo l'approvazione del piano, si verifichino eventi naturali di tale gravità da rendere necessaria la modificazione di esso, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta del consorzio, può ordinare la revisione, fissandone il termine e sospendere, se del caso, in tutto od in parte, l'esecuzione dei lavori. Depositato il nuovo piano nel termine anzidetto, si fa luogo alla procedura indicata negli .
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-30