Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo III
Art. 19
36 / 121In vigore dal 1 gen 1956
Qualora non sia costituito il consorzio, e la manutenzione e l'esercizio delle opere siano curati dallo Stato, l'Ispettorato agrario compartimentale provvede alla determinazione dei criteri di riparto, fra i proprietari interessati, della spesa di manutenzione e di esercizio delle opere.
Per i comprensori che interessino il territorio di due o più regioni provvede il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Per la pubblicazione della relativa proposta e la decisione degli eventuali reclami si applicano le norme dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-19