Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo III
Art. 15
In vigore dal 19 apr 1933
Quando all'esecuzione delle opere provveda direttamente lo Stato, la determinazione delle quote a carico degli enti e proprietari interessati è fatta provvisoriamente in base alla spesa prevista nei progetti esecutivi dei lavori, salvo liquidazione sulla base della spesa effettivamente occorsa, dopo il compimento dei singoli lotti, accertato à termini dell'.
Le quote di contributo sono pagabili in annualità non minori di 5, nè maggiori di 50, comprensive di capitale e di interesse, da calcolarsi a norma del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378.
Le annualità decorrono dal 1° gennaio successivo alla data del decreto di approvazione del piano di ripartizione della spesa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-15