Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 10

In vigore dal 19 apr 1933
Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza. Il perimetro di contribuenza, di cui all', è reso pubblico col mezzo della trascrizione.
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