Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 10
10 / 121In vigore dal 19 apr 1933
Nella spesa delle opere di competenza statale che non sieno a totale carico dello Stato sono tenuti a contribuire i proprietari degli immobili del comprensorio che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le provincie ed i comuni per i beni di loro pertinenza.
Il perimetro di contribuenza, di cui all', è reso pubblico col mezzo della trascrizione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-10