Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IICapo I

Art. 6

In vigore dal 1 gen 1956
L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale. Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-6

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