Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo II›Capo I
Art. 6
In vigore dal 1 gen 1956
L'Ispettorato agrario compartimentale ha facoltà di provvedere direttamente agli studi ed alle ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché alla compilazione del piano stesso per i comprensori di bonifica della circoscrizione regionale.
Per i comprensori di bonifica interessanti il territorio di due o più regioni la facoltà di cui al precedente comma è riservata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-6