Testo delle norme sulla bonifica integraleTitolo IICapo I

Art. 2

In vigore dal 19 apr 1933
I comprensori soggetti a bonifica sono di due categorie. Appartengono alla prima categoria quelli che hanno una eccezionale importanza, specialmente ai fini della colonizzazione, e richiedono, a tale effetto, opere gravemente onerose per i proprietari interessati appartengono alla seconda tutti gli altri. Nei comprensori suddetti sono di competenza dello Stato, in quanto necessari ai fini generali della bonifica; a) le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi montani dei corsi d'acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque; b) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e delle terre paludose o comunque deficienti di scolo; c) il consolidamento delle dune e la piantagione di alberi frangivento; d) le opere di provvista di acqua potabile per le popolazioni rurali; e) le opere di difesa dalle acque, di provvista e utilizzazione agricola di esse; f) le cabine di trasformazione e le linee fisse o mobili di distribuzione dell'energia elettrica per gli usi agricoli dell'intero comprensorio o di una parte notevole di esso; g) le opere stradali, edilizie o d'altra natura che siano di interesse comune del comprensorio o di una parte notevole di esso; h) la riunione di più appezzamenti, anche se appartenenti a proprietari diversi, in convenienti unità fondiarie. Sono di competenza dei proprietari ed obbligatorie per essi tutte le altre opere giudicate necessarie ai fini della bonifica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-2

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