Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 109

In vigore dal 19 apr 1933
Quando, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, sia stata concessa a società o a singoli imprenditori l'esecuzione delle opere di bonifica idraulica, di trasformazione fondiaria e di sistemazione idraulico-forestale di bacini montani, il ministero dell'agricoltura e delle foreste potrà continuare a concedere allo stesso esecutore i lotti rimanenti. Il consorzio dei proprietari o il proprietario della maggior parte dei terreni inclusi nel perimetro di contribuenza possono, però, essere autorizzati a sostituirsi al primo concessionario nell'esecuzione dei lotti successivi, previo rimborso delle spese utili di progettazione, di istruttoria, di mezzi d'opera e d'impianto di cantieri. L'importo della spesa da rimborsare è determinato con decreto del ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale potrà anche esigere dal consorzio la prestazione di idonea cauzione, a garanzia dell'effettivo eseguimento delle opere. Il diritto ad essere rimborsato delle spese utili, a carico del consorzio che intenda eseguire le opere, spetta anche a coloro che, pur non avendo ancora ottenuta la concessione di un lotto di lavori, siano stati autorizzati a redigere i progetti, con provvedimento ministeriale, emesso a termini dell' del T. U. 30 dicembre 1923, n. 3256.
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