Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 112
In vigore dal 19 apr 1933
Nelle provincie di Trento e Bolzano, le operazioni di commassazione, già iniziate all'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere regolate dalle norme attualmente in vigore, se sia già avvenuta la pubblicazione della nomina del commissario locale.
Il ministro dell'agricoltura e foreste, di concerto con quello della grazia e giustizia, provvederà a coordinare tali norme con l'ordinamento amministrativo e giudiziario del Regno.
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