Testo delle norme sulla bonifica integraleCapo II

Art. 107

In vigore dal 19 apr 1933
I territori che al momento dell'entrata in vigore del presente decreto si trovino classificati come comprensori di bonifica idraulica di 1ª categoria agli effetti del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, o di trasformazione fondiaria agli effetti dei Regi decreti 18 maggio 1924, n. 753, e 29 novembre 1925, n. 2464, s'intendono senz'altro classificati come comprensori di bonifica ai sensi del presente decreto. Nel termine di un anno, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilirà quali di questi territori debbano considerarsi come comprensori di 1ª categoria. Tra essi però non potranno essere inclusi comprensori che non si trovino già soggetti alle leggi sulle trasformazioni fondiarie di pubblico interesse. Entro lo stesso termine, il ministero potrà, ove sussistano le condizioni previste dall', includere tra i comprensori di bonifica: 1° i territori nei quali si eseguano o siano da eseguire strade di trasformazione fondiaria a termini della legge 24 dicembre 1928, n. 3134; 2° i bacini montani delimitati ai sensi del titolo II del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3267; 3° i comprensori nei quali siano in corso opere di irrigazione e, ove occorra, anche i comprensori di irrigazione in cui le opere siano già ultimate, quando la manutenzione e l'esercizio regolare di esse abbiano importanza per l'interesse pubblico, e i caratteri delle opere stesse siano tali da rendere applicabili le norme del titolo II del presente decreto.
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