Testo delle norme sulla bonifica integrale›Capo II
Art. 108
In vigore dal 19 apr 1933
Per un periodo di cinque anni, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, il ministero dell'agricoltura e delle foreste ha facoltà di affidare in concessione a persone giuridiche o fisiche gli studi e le ricerche, anche sperimentali, necessari alla redazione del piano generale e dei progetti di bonifica, nonché la compilazione del piano e dei progetti stessi.
Quando si valga di tale facoltà, gli studi, le ricerche, i progetti saranno considerati come parte integrante delle opere da eseguire e formeranno oggetto di separate concessioni.
La spesa relativa è anticipata dallo Stato, il quale si rivale della quota a carico degli interessati quando provvede alla concessione dei lotti di lavori.
Il consorzio dei proprietari e, in mancanza, la Federazione provinciale degli agricoltori della provincia, in cui ricade la maggiore parte del comprensorio, saranno chiamati a dar parere sui piani e progetti la cui redazione sia stata assunta in concessione da persona diversa dai proprietari, singoli o riuniti in consorzio.
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