Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo IX›Capo I
Art. 104
In vigore dal 19 apr 1933
I lavori eseguiti con fondi autorizzati dalla legge 19 luglio 1906, n. 390, per provvedere alla riparazione dei danni prodotti dalla eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 e dalle alluvioni successive, alle opere di bonifica dei torrenti di Somma e Vesuvio, nonché per provvedere alle conseguenti sistemazioni idraulico-forestali, sono a totale carico dello Stato.
La spesa per le opere della bonifica dei torrenti Somma e Vesuvio, eseguite o da eseguire con i fondi concessi dalla legge 30 giugno 1909, n. 407, e successive, è ripartita per otto decimi a carico dello Stato e per due decimi a carico dei proprietari interessati.
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