Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 101
In vigore dal 1 mar 1939
L'incremento di valore derivante ai terreni dall'esecuzione di opere di bonifica non produce aumento di canoni, censi ed altre prestazioni perpetue, gravanti sui terreni stessi.
Qualora la prestazione consista in una quota di prodotti, essa deve essere ridotta ad una quota fissa, pari alla media delle quantità corrisposte nell'ultimo decennio, anteriore all'inizio dei lavori di bonifica o di miglioramento fondiario.
Le disposizioni suddette non si applicano allorchè le parti si siano già accordate sulla misura delle prestazioni in dipendenza della bonifica.
Note all'articolo
- La L. 5 gennaio 1939, n. 137 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A tutti gli effetti contemplati dall'art. 101, primo capoverso del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, per ultimo decennio deve intendersi quello anteriore all'effettivo inizio dei lavori di bonifica, tanto se intrapresi posteriormente alla pubblicazione di detto decreto, quanto se intrapresi anteriormente ma non ancora compiuti alla data di tale pubblicazione".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-101