Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 97
In vigore dal 19 apr 1933
All'esecuzione dei lavori di bonifica integrale in zone riconosciute militarmente importanti, si provvede previo il nulla osta dell'Autorità militare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-97