Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 93
In vigore dal 19 apr 1933
È consentita la espropriazione degli immobili occorrenti per la sede delle opere di bonifica, nonché l'occupazione temporanea e la parziale o totale sospensione di godimento prevista dal decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, quando siano necessarie per la esecuzione delle opere stesse.
Pei terreni nei quali sia prevista la formazione di nuovi boschi o la ricostituzione di boschi deteriorati, deciderà il ministero dell'agricoltura e foreste se sia necessario provvedere all'esproprio, od alla temporanea occupazione o sospensione di godimento.
Alla determinazione delle indennità si provvede con i criteri fissati dalla legge sulle espropriazioni di pubblica utilità, salvo per quanto riguarda le opere di rimboschimento o di ricostituzione di boschi deteriorati, per le quali restano applicabili i criteri di determinazione delle indennità fissati dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267.
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