Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 91
In vigore dal 19 apr 1933
Spetta alla pubblica amministrazione, escluso ogni rimedio giurisdizionale, il riconoscere, anche in caso di contestazione, se i lavori per l'esecuzione delle opere di bonifica di competenza statale e per la loro manutenzione rispondano allo scopo cui debbono servire, alle esigenze tecniche e alle buone regole dell'arte.
Nessun risarcimento è dovuto dallo Stato per il mancato o insufficiente beneficio derivato dalle opere.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-91