Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 95
In vigore dal 19 apr 1933
I concessionari di opere e di sussidi di bonifica integrale sono tenuti a versare, nella misura richiesta dall'amministrazione concedente, le somme necessarie per provvedere alle spese di vigilanza ed in generale a quelle per studi od accertamenti relativi alle opere affidate in concessione.
Tali somme verranno versate in tesoreria con imputazione ad uno speciale capitolo da istituire nel bilancio dell'entrata.
Per far fronte alle spese di cui al 1° comma del presente articolo sarà istituito apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del ministero dell'agricoltura e delle foreste.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-95