Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VIII
Art. 94
In vigore dal 19 apr 1933
Quando i progetti delle opere di cui sia riconosciuta la pubblica utilità contengano gli elementi richiesti dall' della legge 25 giugno 1865, n. 2359, per la compilazione del piano particolareggiato di espropriazione, l'approvazione dei progetti suddetti vale, a tutti gli effetti, come approvazione del piano particolareggiato.
Gli uffici del genio civile e della milizia nazionale forestale, secondo la rispettiva competenza, determinano per gli immobili ricadenti nella propria circoscrizione e per i quali i proprietari non accettarono l'indennità offerta, la somma da corrispondere a tale titolo, dopo di che si provvede a norma degli e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e a norma dell' lett. d) del decreto 9 ottobre 1919, n. 2161.
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