Testo delle norme sulla bonifica integrale›Titolo VII
Art. 90
In vigore dal 19 apr 1933
Gli uffici del catasto sono tenuti a fornire ai consorzi e ai concessionari di opere le notizie e i dati che possano occorrere per l'applicazione del presente decreto, mediante rimborso delle sole spese effettivamente sostenute.
Sono ridotti ad un terzo dell'ammontare di tariffa gli onorari dovuti ai notari per rilascio di copie autentiche di atti e contratti traslativi di proprietà, necessari per l'aggiornamento del catasto dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-02-13;215#art-tdn-90